Articolo abrogato dalla L.R. 03/08/2017, n. 13, così recitava:

“Art. 1 - (Finalità)

1. La Regione Piemonte, in conformità alle disposizioni legislative nazionali e regionali esistenti, favorisce e sostiene, mediante interventi finanziari, il potenziamento della capacità turistica extralberghiera.

2. Gli interventi sono finalizzati a potenziare e riqualificare le strutture ricettive extralberghiere definite dalla presente legge alloggi vacanze.”

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