Articolo modificato dall’art. 3, commi 1 e 2, della L.R. 21/12/2018, n. 31 e, successivamente, sostituito dall’art. 7, comma 1, della L.R. 31/05/2022, n. 7.

In seguito, la Sent. Corte Cost. 04/07/2024, n. 119 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 7 della L.R. 31/05/2022, n. 7, nella parte in cui ha novellato il comma 9 del presente articolo.

Si riporta il testo del comma 9 nella versione precedente alla sostituzione:

"9. Esclusivamente per la realizzazione delle premialità e degli incrementi previsti dai commi 2, 4 e 5 sono consentite, secondo quanto previsto dall'articolo 2 bis del d.p.r. 380/2001, densità fondiarie superiori a quelle stabilite dall'articolo 7 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968 e a quelle eventualmente previste dal PRG vigente e la ricostruzione può superare l'altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici fino alla quantità necessaria per sopraelevare di un piano fatto salvo il principio del ribaltamento, ove non esplicitamente escluso dalla deliberazione comunale di cui all'articolo 3, comma 3."

Dalla redazione