Articolo abrogato dall'art. 32, comma 3, della L.R. 23/05/2008, n. 12, così recitava:

“Art. 7 - Incentivi per l'insediamento nei piccoli comuni montani o collinari

1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati, la Regione, definendone i criteri dispone incentivi finanziari e premi di insediamento, con riferimento alle spese di trasferimento ed al recupero del patrimonio edilizio esistente, a favore di coloro che trasferiscono la loro residenza e dimora abituale o la sede di effettivo svolgimento della propria attività economica da un comune non montano ad un comune montano o collinare in situazione di marginalità di cui all'articolo 2, comma 1, con popolazione inferiore a mille abitanti, impegnandosi a non modificarla per un decennio.”

Dalla redazione