Articolo abrogato dall’art. 66, comma 1, della L.R. 22/12/2008, n. 34, così recitava:

Art. 40 - Modifica della L.R. n. 28/1993

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 (Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati) è inserito il seguente:

"1-bis. Le direzioni regionali e le aziende sanitarie regionali destinano alle convenzioni di cui all'articolo 5 della legge 381/1991 e ad altre forme di affidamenti con clausole sociali quali quelle previste dall'articolo 52 del d.lgs 163/2006, una quota non inferiore all'1,5 per cento del volume degli affidamenti dell'anno per l'acquisto di beni o servizi. Entro la suddetta percentuale e compatibilmente con il tipo di attività da prestare, le direzioni regionali e le aziende sanitarie regionali possono definire una quota di inserimenti di persone con disabilità intellettiva, disabilità fisica con limitata autonomia e malattia mentale.".

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