Articolo abrogato dall’art. 27, comma 1, della L.R. 22/02/2019, n. 5, così recitava:

“Art. 4. - (Individuazione delle aree)

1. L'insediamento dei complessi di cui all'art. 1 è consentito unicamente nelle aree a tal fine destinate dai piani regolatori comunali o intercomunali in conformità ai disposti della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo".

2. Il piano territoriale previsto al Titolo II della suddetta legge regionale "Tutela ed uso del suolo" fornisce il coordinamento dell'individuazione delle aree a livello comprensoriale e regionale, tenendo conto delle indicazioni degli eventuali piani e programmi di settore.

3. Nella redazione dei piani si deve tener conto, per i campeggi, delle diverse tipologie di cui all'art. 2, 4° comma della presente legge.”

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