Articolo abrogato dall’art. 1, comma 1, del Regolam. R. 09/02/2024, n. 2, così recitava:

“Art. 6 - (Limitazioni alla fruizione multipla)

1. La fruizione dei percorsi della REL con bicicletta, mountain bike (MTB) o bicicletta a pedalata assistita (E-bike) è consentita sui percorsi che presentano caratteristiche tali da permettere l’agevole passaggio contemporaneo di utenza multipla.

2. Laddove il percorso presenti tratti con caratteristiche, quali, ad esempio, elevata pendenza, larghezza limitata o particolare tipologia di fondo, tali da impedire la fruizione multipla o da renderla difficoltosa per la sicurezza degli utenti, l’ente territorialmente competente può:

a) mantenere la fruizione multipla, qualora l’incidenza dei tratti non adatti a tale uso sia poco significativa rispetto alla totalità del percorso, imponendo il transito con il mezzo a mano nei tratti in cui l’incrocio con altri utenti sia difficoltoso e apponendo le specifiche avvertenze e segnalazioni destinate alla sicurezza degli escursionisti;

b) interdire, utilizzando il simbolo di divieto riportato nell’allegato 2, la fruizione con biciclette o mountain bikes qualora l’incidenza dei tratti non adatti a tale uso sia significativa rispetto alla totalità del percorso;

c) consentire attività sportive diverse dall’escursionismo sia a piedi che in bicicletta, mountain bike o bicicletta a pedalata assistita, come il down hill.

3. Nei percorsi di interesse storico-culturale, paesaggistico-ambientale e religioso può essere interdetto il transito delle biciclette, mountain bikes o biciclette a pedalata assistita al fine di non arrecare danni.

4. La fruizione della REL a cavallo o a dorso di altri animali da sella o da soma è consentita sui percorsi che presentano caratteristiche tali da permettere l’agevole passaggio contemporaneo da parte di più utenti.

5. Laddove il percorso presenti tratti con caratteristiche tali da impedire la fruizione multipla o da renderla difficoltosa, ai fini della sicurezza degli utenti, l’ente territorialmente competente può:

a) interdire, utilizzando il simbolo di divieto riportato nell’allegato 2, la fruizione a cavallo o a dorso di altri animali, qualora l’incidenza dei tratti non adatti a tale uso sia significativa rispetto alla totalità del percorso;

b) mantenere la fruizione multipla del percorso qualora l’incidenza dei tratti non adatti alla fruizione a cavallo o a dorso di altri animali sia poco significativa rispetto alla totalità del percorso, imponendo il transito a piedi nei tratti in cui l’incrocio con altri utenti sia difficoltoso; su tali percorsi devono essere apposte le specifiche avvertenze e segnalazioni destinate alla sicurezza degli escursionisti.

6. Nei percorsi di interesse storico-culturale può essere interdetto il transito dei cavalli o di altri animali al fine di non arrecare danni.

7. Le limitazioni del presente articolo possono riguardare anche i percorsi della REL presenti all’interno delle aree di parchi, riserve ed altre aree naturali protette.”

Dalla redazione