N2 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitava:

“Art. 1 - (Esclusioni dall’obbligo di certificazione energetica. Fondo di garanzia per attività delle ESCO. Riscossione e introito delle sanzioni regionali in materia di certificazione energetica - Modifiche alla l.r. n. 24/2006 e alla l.r. 10/2009)

1. Alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 dell’articolo 25 è aggiunto il seguente:

“4.1 In considerazione delle finalità della normativa in materia di certificazione energetica degli edifici, sono esonerati dagli obblighi di certificazione le unità immobiliari prive dell’impianto di riscaldamento ed in particolare quelle aventi le seguenti destinazioni d’uso:

a) box e autorimesse anche multipiano;

b) cantine e locali adibiti a deposito;

c) strutture temporanee autorizzate per non più di sei mesi.

L’obbligo di certificazione energetica non si applica altresì agli edifici dichiarati inagibili, nonché a quelli di edilizia residenziale pubblica esistenti concessi in locazione abitativa.”;

b) dopo il comma 4 quater dell’articolo 25 è aggiunto il seguente:

“4 quinquies. La Regione promuove l’attività delle ESCO di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del d.lgs. 115/2008, finalizzate alla realizzazione di interventi per l’uso razionale dell’energia e la diffusione di fonti rinnovabili, ed istituisce un fondo di garanzia per favorire, nei limiti di intensità di aiuto previsti dalla Unione Europea, l’accesso al credito da parte delle società medesime. L’importo del fondo è determinato con legge di bilancio e la sua gestione è affidata alla società Centro lombardo per lo sviluppo tecnologico e produttivo dell’artigianato e delle piccole imprese S.p.A. (Cestec S.p.A.), in base a condizioni definite dalla Giunta regionale.”;

c) al comma 17 nonies dell’articolo 27 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“Le sanzioni irrogate da Cestec S.p.A. ai sensi del presente comma vengono riscosse ed introitate dalla stessa società, che si assume anche le spese per l’organizzazione dei controlli e l’applicazione delle sanzioni. Per lo svolgimento delle attività di controllo e di riscossione delle sanzioni, Cestec S.p.A. può avvalersi di altri soggetti anche appartenenti al sistema regionale, anche ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione - collegato 2007”)..

2. Omissis”

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