Comma aggiunto dall’art. 4, comma 1, della L.R. 24/12/2012, n. 21 e, successivamente, abrogato dall'art. 2, comma 2, della L.R. 04/06/2013, n. 1, così recitava:

1-quater. Nei comuni che entro il 31 dicembre 2012 non hanno approvato il PGT, dal 1° gennaio 2013 e fino all’approvazione del PGT, fermo restando quanto disposto dall’articolo 13, comma 12 e dall’articolo 26, comma 3-quater, sono ammessi unicamente i seguenti interventi:

a) nelle zone omogenee A, B, C e D individuate dal previgente PRG, interventi sugli edifici esistenti nelle sole tipologie di cui all’articolo 27, comma 1, lett. a), b) e c);

b) nelle zone omogenee E e F individuate dal previgente PRG, gli interventi che erano consentiti dal mede simo PRG o da altro strumento urbanistico comunque denominato;

c) gli interventi in esecuzione di piani attuativi approvati entro la data di entrata in vigore della legge recante (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2013), la cui convenzione, stipulata entro la medesima data, è in corso di validità.”

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