Articolo abrogato dall'art. 9, comma 4, della L.R. 12/03/1984, n. 14, così recitava:

"Art. 11

1. Ferma restando l’osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti artt. 4, 5, 6, 7 e 9 primo e secondo comma e 10, nella procedura speciale debbono essere altresì osservate le disposizioni di questo titolo."

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