Articolo abrogato dal Reg. R. del 07/08/2013 n. 6. L’articolo 4 così recitava: “Art. 4 - (Albo regionale dei periti istruttori demaniali) - 1. È istituito l’Albo regionale dei periti istruttori demaniali. A tale Albo sono iscritti, a richiesta, i dipendenti, anche in quiescenza, che abbiano svolto per almeno dieci anni funzioni dirigenziali presso la Regione, enti strumentali, enti locali, enti pubblici anche economici o società private e i liberi professionisti, che siano esperti nelle materie di cui all’articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 27 del 2002.

2. Le modalità operative di formazione e gestione dell’Albo sono disciplinate con delibera della Giunta regionale.”

Dalla redazione