Articolo abrogato dalla L.R. 02/04/2015, n. 11. L’articolo 85 così recitava: “Art. 85 - (Competenze regionali e provinciali relative agli strumenti urbanistici comunali assoggettati alla legislazione previgente) - 1. Sono trasferite alle Province le funzioni di:

a) approvazione delle varianti parziali ai vigenti strumenti urbanistici generali, ad esclusione di quelle riservate all'approvazione regionale a norma del comma 3, lettere b), c) e d);

b) approvazione degli strumenti urbanistici attuativi ricadenti negli ambiti di interesse regionale e delle eventuali varianti ai vigenti strumenti urbanistici generali da essi proposte, con contestuale rilascio delle pertinenti autorizzazioni di massima paesistico-ambientali, ad esclusione degli strumenti di cui al comma 3, lettera c);

c) Abrogato

d) controllo degli strumenti urbanistici attuativi non ricadenti negli ambiti di interesse regionale, con contestuale rilascio delle pertinenti autorizzazioni di massima paesistico-ambientali.

2. Sono subdelegate alle Province le funzioni regionali di rilascio delle autorizzazioni paesistico-ambientali nei confronti delle opere pubbliche o di interesse pubblico per la cui realizzazione venga attivato il procedimento di variante agli strumenti urbanistici generali nonché venga presentata istanza di nulla-osta al rilascio di titolo edilizio in deroga.

3. Residuano alla Regione le funzioni di:

a) approvazione degli strumenti urbanistici generali di cui all'articolo 81, comma 1, lettere a) e b);

b) approvazione delle varianti parziali agli strumenti urbanistici generali:

1) espressamente riservate alla competenza regionale da leggi speciali o di settore;

2) soggetti a revisione decennale ai sensi della l.r. 30/1992 ad esclusione delle varianti di esclusivo interesse locale di cui all'articolo 6 della stessa legge;

3) comportanti anche varianti al PTCP od agli altri PTC di cui alla l.r. 39/1984 e successive modifiche;

c) approvazione degli strumenti urbanistici attuativi di interesse regionale individuati dai vigenti PTC e delle varianti agli strumenti urbanistici generali da essi proposte, con contestuale rilascio delle pertinenti autorizzazioni di massima paesistico-ambientali;

d) approvazione di tutte le varianti parziali agli strumenti urbanistici generali i cui atti siano già stati trasmessi alla Regione prima dell'entrata in vigore della presente legge.

4. Salvo quanto disposto dai commi precedenti e dall'articolo 82, i contenuti ed i procedimenti di formazione degli atti di cui al presente articolo restano disciplinati dalla previgente legislazione in materia."

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