Articolo abrogato dalla L.R. del 13/06/2011 n.14. L’articolo 28 così recitava: “1. Ai fini della presente legge i tre rappresentanti delle categorie artigiane in seno alle commissioni comunali di cui all'articolo 2 bis della legge 14 febbraio 1963, n. 161 (disciplina dell'attività di barbiere parrucchiere ed affini) e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere espressione del settore estetico.

2. La Commissione comunale così composta esprime parere obbligatorio non vincolante sul regolamento di cui all'articolo 27 e sul rilascio delle autorizzazioni.”

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