Articolo abrogato dall’art. 16, comma 1, della L.R. 28/02/2023, n. 4, così recitava:

“Art. 14 - Contenuti delle verifiche di cassa

1. Le verifiche di cassa di cui all'art. 13, 2° comma, lett. a) devono dare conto dell'avanzo o del disavanzo di cassa nonché dei debiti e dei crediti già accertati alla data della verifica, dettagliando gli eventuali impedimenti obiettivi concernenti le riscossioni non avvenute e i pagamenti non effettuati.

2. La situazione di cassa è ridotta in conformità ad uno schema approvato dalla Giunta regionale.”

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