Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 06/04/2016, n. 6, così recitava:

Art. 8 - (Esenzione dal tributo di cui alla l.r. 23/2007)

1. La Giunta regionale può, annualmente, prevedere l’esenzione dal versamento del tributo di cui alla l.r. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni nel caso di dichiarazione di stato di emergenza per eventi di tipo C e B, così come definiti all’articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e successive modificazioni e integrazioni, entro un arco temporale prestabilito, nei limiti dei quantitativi di rifiuto derivanti dalle operazioni di ripristino conseguenti all’evento e delle disponibilità di bilancio.”

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