Articolo abrogato dalla L.R. 28/06/2017, n. 15, così recitava:

“Articolo 41 - (Vigilanza su opere di amministrazioni statali)

1. Per le opere pubbliche statali o di interesse statale eseguite da Amministrazioni statali, da enti istituzionalmente competenti o dai concessionari di pubblici servizi, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 40, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale informa immediatamente la Regione e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al quale compete, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.”

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