Parole sostituite dall’art. 18, comma 2, della L.R. 28/12/2023, n. 20.

Il termine era già stato prorogato dall’art. 12, comma 1, della L.R. 03/05/2021, n. 6 al 31 dicembre 2023; dall’art. 2, comma 1, della L.R. 27/07/2020, n. 21 al 31 dicembre 2022; dall’art. 3, comma 1, della L.R. 08/02/2017, n. 1 a sessantotto mesi.

Inizialmente il termine era fissato a ventiquattro mesi.

Dalla redazione