Articolo modificato dall'art. 23, L.R. 27/02/2004, n. 3 e, successivamente, abrogato dall’art. 22, comma 1, della L.R. 29/12/2014, n. 15, così recitava:

“Art. 58 - (Disposizioni relative all'applicazione della legge regionale 18 maggio 1984, n. 21 e successive modifiche concernente lo sviluppo delle strutture destinate alle attività culturali)

1. Il piano degli interventi per lo sviluppo delle strutture permanenti di promozione culturale di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b) della legge regionale 18 maggio 1984, n. 21 è finalizzato, prioritariamente, al completamento di opere o loro stralci funzionali già finanziate con precedenti provvedimenti da parte della Regione, per consentire la piena fruibilità. Il piano deve prevedere l'elenco delle opere e l'importo presunto a carico della Regione per ciascuna di queste. L'erogazione del contributo è disposta, successivamente all'adozione del piano, con determinazione dirigenziale, subordinatamente:

a) alla presentazione del progetto esecutivo dell'opera e delle relative autorizzazioni;

b) all'impegno da parte del beneficiario:

1) a garantire la copertura finanziaria dell'opera per la quota parte non coperta dal contributo regionale;

2) ad assumersi ogni maggior onere derivante da fatti non previsti e non prevedibili, fermo restando il conseguimento dell'obiettivo;

3) alla realizzazione dell'intervento in conformità con la legislazione vigente in materia di lavori pubblici, protezione ambientale e sicurezza del lavoro;

4) All'inalienabilità dell'immobile su cui si effettua l'intervento oggetto del contributo ed al mantenimento della sua destinazione d'uso per un periodo di almeno trenta anni dalla sua entrata in funzione, salvo la preventiva autorizza ione da parte della Giunta regionale.

2. Gli interventi di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b), della I.r. 21/1984 possono riguardare le ristrutturazioni, le riqualificazioni, le riconversioni, le nuove costruzioni e la dotazione di arredi, macchinari e attrezzature.

3. A decorrere dall'anno 2000, per il piano concernente gli interventi per lo sviluppo delle strutture permanenti di promozione culturale di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b) della I.r. 21/1984, la Regione concorre alla realizzazione dei suddetti interventi partecipando alla spesa fino ad un massimo del 70 per cento del mutuo necessario per la realizzazione dell'opera, comprensivo di capitale ed interessi.

4. Gli enti interessati acquisiscono le risorse finanziarie necessarie attraverso l'accensione di un mutuo ventennale presso la Cassa depositi e prestiti.

5. Per le iniziative dei privati finanziati da altro istituto di credito, gli interessi da prendere in considerazione, al fine della determinazione del contributo, non possono superare quelli praticati dalla Cassa Depositi e Prestiti per analoghi finanziamenti.

6. I contributi di cui all'articolo 2 della I.r. 21/1984, possono essere concessi anche ai soggetti privati non proprietari dell'immobile oggetto dell'intervento, purché in possesso di un contratto di affitto di almeno quindici anni e che si impegni a proseguire l'attività per almeno quindici anni. Tale disposizione si applica anche alle domande per l'annualità 2001.

6-bis. Le somme a carico dei beneficiari delle provvidenze previste dalla l.r. 21/1984, che comunque non possono essere inferiori al 30 per cento dell'investimento ammesso, possono essere garantite anche con fondi propri degli stessi beneficiari.”

Dalla redazione