Comma modificato dall’art. 90, comma 5, della L.R. 28/10/2002, n. 39 e, successivamente, abrogato dall’art. 9, comma 8, della L.R. 27/02/2020, n. 1, così recitava:

Art. 102 - (Funzioni e compiti delle comunità montane)

1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 7, comma 1, è delegato alle comunità montane, con riferimento al proprio ambito territoriale ed in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la gestione, l’utilizzazione, la conservazione e la ricomposizione del patrimonio boschivo regionale, ivi compreso il demanio forestale regionale, secondo i criteri stabiliti dalla Regione ai sensi dell’articolo 100, comma 1, lettera b), nonché l’approvazione dei progetti di utilizzazione forestale, fatto salvo quanto stabilito per i provvedimenti concernenti il vincolo idrogeologico, dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 53/1998 come modificata dalla presente legge.”

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