Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, della L.R. 23/11/2020, n. 16, così recitava:

“4. Ove il limite di densità venatoria di un cacciatore ogni quaranta ettari non venga raggiunto con i soggetti di cui al comma 3, possono essere ammessi al prelievo venatorio i cacciatori aventi diritto all’accesso all’ambito territoriale di caccia su cui insiste l’area contigua.”

Dalla redazione