Termine prima prorogato di diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 20/05/1985, n. 74 (30 maggio 1985), ai sensi dell'art. 1 della stessa legge, e poi fino ai successivi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della L.R. 20/06/1988, n. 35 (9 luglio 1988), ai sensi dell'art. 1 della stessa legge.

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