Articolo abrogato dall'art. 9, della L.R. 22/07/2002, n. 22, così recitava:

“Art. 32 - Equivalenza ad atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità di cui l'interessato e a diretta conoscenza può essere sostituito da dichiarazione resa personalmente e sottoscritta in presenza del responsabile del procedimento tenuto a ricevere la documentazione, che provvede all'autenticazione della dichiarazione stessa secondo le modalità indicate nell'articolo 31.”

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