Articolo abrogato dall’art. 78, comma 1, della L.R. 22/04/2002, n. 12, così recitava:

“Art. 17 - (Abrogazioni) — 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 6/1970;

b) le lettere b) ed f) del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 6/1970;

c) i commi 3 e 5 dell'articolo 10 della legge regionale 6/1970;

d) le parole «e componente della Commissione regionale per l'artigianato» di cui al comma 2 dell'articolo 10 bis della legge regionale 6/1970;

e) il Capo V della legge regionale 6/1970;

f) il comma 6 dell'articolo 35 della legge regionale 31/1996.”

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