Articoli abrogati dall’art. 36, comma 1 della L.R. 15/07/2016, n. 12, così recitavano:

Art. 193 - Modifica all’articolo 1 della legge regionale 35/1986

1. Al comma 1 ter dell’articolo 1 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nel rispetto della normativa sulla sicurezza in cava sono ammesse attività di manutenzione idrogeologica e vegetazionale, nonché usi temporanei senza fine di lucro; tali attività e tali usi sono comunicati alla Regione al fine del loro coordinamento con l’attività estrattiva.”.

 

Art. 194 - Modifica all’articolo 7 della legge regionale 35/1986

1. Al primo comma dell’articolo 7 della legge regionale 35/1986, le parole “di cui al precedente articolo 4, primo comma, punto 6),” sono soppresse.

 

Art. 195 - Inserimento dell’articolo 9 bis nella legge regionale 35/1986

1. Dopo l’articolo 9 della legge regionale 35/1986 è inserito il seguente:

“Art. 9 bis - Varianti non sostanziali al progetto di coltivazione

1. Le varianti ai progetti di coltivazione autorizzati ai sensi dell’articolo 9 sono ritenute non sostanziali:

a) qualora, rispetto al progetto autorizzato, non prevedano:

1) aumento del perimetro;

2) aumento della superficie;

3) aumento dei volumi;

4) aumento della durata temporale, a eccezione della proroga di cui all’articolo 16, comma 4;

5) modifiche alle condizioni di sicurezza;

b) qualora non siano da sottoporre a:

1) verifica di assoggettabilità alla valutazione d’impatto ambientale;

2) valutazione d’impatto ambientale;

3) valutazione d’incidenza;

4) autorizzazione-paesaggistica;

5) parere di salvaguardia idrogeologica o forestale.

2. La domanda di autorizzazione all’esecuzione del progetto delle varianti di cui al comma 1, corredata della documentazione prevista dal regolamento di cui all’articolo 2, comma 1 bis, lettera b), è presentata alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive.

3. L’esecuzione del progetto relativo alle varianti di cui al comma 1 è subordinata, in deroga a quanto previsto dall’articolo 9, all’autorizzazione del Direttore della struttura regionale competente in materia di attività estrattive.”.

 

Art. 196 - Modifica all’articolo 11 della legge regionale 35/1986

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 35/1986 è aggiunto il seguente:

“4 bis. La modifica di destinazione urbanistica della zona in cui è situata l’area autorizzata ai fini dell’attività di cava, nonché la revoca o la decadenza o la scadenza dell’autorizzazione all’attività estrattiva non fanno venir meno l’obbligo di eseguire il progetto di risistemazione ambientale di cui al comma 3, e la relativa garanzia finanziaria prestata ai sensi dell’articolo 12 ter.”.

 

Art. 197 - Modifiche all’articolo 12 ter della legge regionale 35/1986

1. All’articolo 12 ter della legge regionale 35/1986 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 le parole “e per la durata di cui al comma 2” sono soppresse;

b) il comma 5 ter è sostituito dal seguente:

“5 ter. Le imprese già autorizzate all’attività estrattiva, in possesso della certificazione ambientale ISO 14001 o della registrazione EMAS ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, possono chiedere la rideterminazione della garanzia fideiussoria nella misura pari al costo dell’intervento di risistemazione ambientale.”.

 

Art. 198 - Modifica all’articolo 16 della legge regionale 35/1986

1. Il comma 4 dell’articolo 16 della legge regionale 35/1986 è sostituito dal seguente:

“4. L’autorizzazione può essere prorogata per una sola volta e per un periodo da tre a cinque anni. In via eccezionale, previa richiesta da inoltrarsi alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012), i soggetti titolari di autorizzazione in essere prorogata in data anteriore all’entrata in vigore della legge regionale 6/2011 possono chiedere l’adeguamento dei termini di scadenza dell’autorizzazione medesima alla durata massima di proroga ammessa.”.

 

Art. 199 - Inserimento dell’articolo 18 ter nella legge regionale 35/1986

1. Dopo l’articolo 18 bis della legge regionale 35/1986 è inserito il seguente:

“Art. 18 ter

1. Nelle more dell’emanazione della disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative alle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, la cui produzione non superi i 6.000 metri cubi, in relazione a quanto disposto dall’articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in deroga a quanto previsto dal decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo, i materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi provenienti da cantieri di piccole dimensioni, la cui produzione non superi i 6.000 metri cubi, autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all’articolo 184 bis del decreto legislativo 152/2006 se il produttore dimostra:

a) che la destinazione all’utilizzo è certa, direttamente presso un determinato sito o un determinato ciclo produttivo;

b) che per i materiali che derivano dallo scavo non sono superate le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 al titolo V, parte IV, del decreto legislativo 152/2006, con riferimento alla specifica destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione;

c) che l’utilizzo in un successivo ciclo di produzione non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre di materie prime;

d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun preventivo trattamento fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere di cui all’allegato 3 del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 161/2012.

2. Il produttore può attestare il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), all’Autorità che ha approvato o ha autorizzato l’intervento, precisando le quantità destinate all’utilizzo, i tempi previsti per l’utilizzo e il sito di deposito, che non può superare un anno, salvo motivate proroghe, dalla data di produzione, fermo restando che le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico sanitaria.

3. Il produttore deve in ogni caso confermare a detta Autorità che le terre e rocce da scavo sono state completamente utilizzate secondo le previsioni iniziali o successive variazioni che dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione, idonea a integrare l’originaria dichiarazione.

4. L’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7 bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore).”.

 

Art. 200 - Modifiche all’articolo 20 della legge regionale 35/1986

1. All’articolo 20 della legge regionale 35/1986 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

“a) pari al valore venale del materiale scavato in eccedenza o in difformità a quanto individuato negli elaborati progettuali autorizzati, con il limite minimo di un quinto del valore venale medesimo;”;

b) dopo la lettera a) del comma 1 è inserita la seguente:

“a bis) pari alla metà del valore venale scavato in difformità a quanto individuato negli elaborati progettuali autorizzati, per la parte che eccede il 2 per cento delle misure progettualmente definite, ma nel rispetto del quantitativo complessivamente autorizzato, con il limite minimo di un quinto del valore venale medesimo;”.

 

Art. 201 - Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 35/1986

1. All’articolo 22 della legge regionale 35/1986 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma le parole “degli Uffici del distretto minerario di Trieste e” sono soppresse e le parole “Ispettorati ripartimentali delle foreste” sono sostituite dalle seguenti: “Ispettorati agricoltura e foreste”;

b) al terzo comma le parole “Direzione regionale dell’industria” sono sostituite dalle seguenti: “struttura competente in materia di attività estrattive”.”

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