N7 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 39, comma 1, della L.R. 15/07/2016, n. 12, così recitava:

“Art. 16 - (Modifica all'articolo 20 della legge regionale 35/1986)

1. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 20 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), è aggiunto il seguente:

"3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 bis non si applicano nei casi in cui le autorizzazioni o concessioni prevedono la sistemazione ambientale dei luoghi e sono state richieste prima della contestazione della sanzione, nonché a condizione che sia stato effettuato il pagamento delle relative sanzioni.".”

Dalla redazione