Articolo abrogato dalla L.R. 06/11/2017, n. 36.

L’articolo 6 così recitava:

“Art. 6 - Classificazione delle strutture alpine regionali

1. I sentieri alpini regionali sono classificati nell’Elenco con le seguenti informazioni minime:

a) il numero del sentiero, la sua eventuale denominazione e la specifica di sentiero escursionistico, alpinistico, attrezzato o via ferrata, di cui all’articolo 2, comma 2;

b) una breve descrizione dell’itinerario, delle eventuali peculiarità storiche, culturali, naturali, geologiche;

c) i comuni interessati dal tracciato e i riferimenti cartografici;

d) la località di inizio e di termine del sentiero e le località che si trovano lungo il percorso, nonché gli snodi e le relative quote;

e) i tempi di percorrenza in entrambi i sensi di marcia, le caratteristiche e le difficoltà del tracciato;

f) la presenza e il numero delle eventuali aree attrezzate per la sosta, punti di tappa, punti di ristoro e di pernottamento e di documentazione lungo il sentiero;

g) gli eventuali impianti fissi di sicurezza o di progressione esistenti.

2. La classificazione dei sentieri alpini regionali che insistono in aree protette è effettuata in conformità alla regolamentazione contenuta nei piani di conservazione e sviluppo e nei regolamenti di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), o in conformità di norme e atti di pianificazione e regolamentazione specifici o successivi alla legge regionale 42/1996.

3. Sono classificati nell’Elenco esclusivamente i sentieri alpini in relazione ai quali sono stati individuati i soggetti impegnati a provvedere al controllo e alla manutenzione; l’iscrizione nell’Elenco e l’esercizio della attività di controllo e di manutenzione non escludono i rischi connessi alla frequentazione dell’ambiente alpino.

4. Le strutture di ricovero alpino sono classificate nell’Elenco con le seguenti informazioni minime:

a) la località, le modalità di accesso e la specifica di rifugio alpino, di rifugio escursionistico o di bivacco, di cui all’articolo 2, comma 3;

b) le caratteristiche strutturali e i servizi offerti;

c) una breve descrizione delle peculiarità, della storia e delle caratteristiche della struttura.

5. L’Elenco può, altresì, recare l’indicazione, in un’apposita sezione, dei percorsi che in tutto o in parte sono aperti al turismo equestre o che sono transitabili con la bicicletta.”

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