Articolo abrogato dalla L.R. 06/11/2017, n. 36.

L’articolo 4 così recitava:

“Art. 4 - Elenco delle strutture alpine regionali

1. È istituito l’Elenco delle strutture alpine regionali, di seguito Elenco, la cui formazione e aggiornamento sono curati dal CAI - FVG secondo le modalità, i criteri e le procedure disciplinati in apposito regolamento.

2. Copia dell’Elenco e dei suoi aggiornamenti è depositata a cura del CAI - FVG presso l’Amministrazione regionale la quale ne cura la massima diffusione anche mediante il sito internet della Regione.

3. La Giunta regionale, al fine di valorizzare e qualificare le strutture alpine regionali, adotta, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di turismo, uno specifico marchio di riconoscimento di cui possono fregiarsi esclusivamente le strutture alpine regionali iscritte nell’Elenco.

4. L’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la spesa per la realizzazione e la tenuta dell’Elenco delle strutture alpine regionali di cui al comma 1.”

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