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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L’articolo 2 così recitava:
“Art. 2 - Definizione delle strutture alpine regionali
1. Ai fini della presente legge sono strutture alpine regionali i sentieri alpini e le strutture di ricovero alpino.
2. Per sentieri alpini si intendono i sentieri per l’utilizzo prevalentemente pedonale con fondo naturale, tracciato per l’effetto del passaggio di pedoni o di animali, appositamente segnalati che, ubicati al di fuori dei centri urbani, consentono la visita e l’esplorazione degli ambienti naturali alpini anche antropizzati per fini turistici, ricreativi, culturali e sportivi. I sentieri alpini si distinguono in:
a) sentieri escursionistici, ovvero sentieri privi di difficoltà tecniche che consentono un agevole movimento in zone di montagna, anche di fondovalle, realizzati per scopi agro-silvo-pastorali, militari, religiosi, storici, tematici o che conducono a strutture di ricovero alpino o di collegamento tra valli;
b) sentieri alpinistici, ovvero i percorsi che si sviluppano in zone impervie e conducono a strutture di ricovero alpino e località di interesse alpinistico, naturalistico e ambientale;
c) sentieri attrezzati, ovvero i percorsi che consentono il passaggio in zona di montagna medio alta la cui percorribilità è parzialmente agevolata attraverso idonee opere artificiali;
d) vie ferrate, ovvero i percorsi su pareti rocciose o su aree di cresta e cenge o comunque impervie la cui percorribilità è facilitata dall’installazione di attrezzature fisse, comprese le pareti attrezzate.
3. Per strutture di ricovero alpino si intendono i rifugi alpini, i rifugi escursionistici e i bivacchi così come definiti dall’articolo 73 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo).”
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