Articolo abrogato dalla L.R. 06/11/2017, n. 36.

L’articolo 12 così recitava:

“Art. 12 - Norme generali di comportamento

1. Ferma restando l’osservanza della vigente normativa in materia di tutela dei beni ambientali, naturali e forestali e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette, sui sentieri alpini classificati nell’Elenco, è fatto divieto di:

a) rimuovere, danneggiare e distruggere la segnaletica e i cartelli espositivi posti lungo i percorsi;

b) danneggiare le strutture alpine, le attrezzature delle aree di sosta e gli elementi di arredo in genere;

c) danneggiare, alterare o chiudere al transito tratti dei percorsi, fatto salvo che per garantire la pubblica incolumità.”

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