Articolo abrogato dall’art. 39, comma 1, della L.R. 15/07/2016, n. 12, così recitava:

“Art. 10 - (Modificazioni all’articolo 18 bis della legge regionale 35/1986)

1. All’articolo 18 bis della legge regionale 35/1986, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole “evidenziare esplicitamente” sono aggiunte le parole “, qualora sussista tale circostanza, le quantità escavate in ciascun Comune interessato dall’attività autorizzata, nonché”;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. La mancata ottemperanza a quanto previsto dal presente articolo comporta l’irrogazione di una sanzione pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni. Contestualmente all’avvio del procedimento sanzionatorio la Direzione regionale dell’ambiente fissa un termine perentorio per la presentazione del precitato stato di fatto, pena la decadenza di diritto del provvedimento autorizzativo.”.”

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