N5 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 11, comma 2, della L.R. 11/08/2010, n. 16 a decorrere dal 16 ottobre 2010, così recitava:

“Art. 5 - Competenza autorizzatoria

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le autorizzazioni di cui alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, in materia di attività estrattive, e quelle previste dall'articolo 1, implicando la partecipazione istruttoria di più servizi, vengono rilasciate dal Direttore regionale dell'ambiente, salva, laddove prevista, la previa autorizzazione della Giunta regionale.”

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