N2 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 39, comma 1, della L.R. 15/07/2016, n. 12, così recitava:

“Art. 12 - (Interpretazione autentica dell’articolo 20, comma 3, della legge regionale 35/1986)

1. In via di interpretazione autentica dell’articolo 20, comma 3, della legge regionale 35/1986, deve intendersi che per la determinazione del valore venale dei materiali escavati si fa riferimento all’intero volume, senza distinzione di tipologia, del materiale scavato.”

Dalla redazione