Articolo abrogato dall’art. 39, comma 1, della L.R. 15/07/2016, n. 12, così recitava:

“Art. 9 - (Modificazioni agli articoli 19 e 20 della legge regionale 35/1986)

1. All’articolo 19, primo comma, della legge regionale 35/1986, come sostituito dall’articolo 10 della legge regionale 25/1992, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) al doppio del valore venale del materiale escavato, con il limite minimo di due quinti del valore venale medesimo, qualora trattisi di materiali escavati, in assenza di autorizzazione, prima dell’approvazione del PRAE o al di fuori dei bacini estrattivi delimitati dal PRAE approvato;”.

2. Comma abrogato dalla L.R. 19/05/2011, n. 6

3. All’articolo 19 della legge regionale 35/1986, il secondo comma è abrogato.

4. All’articolo 20 della legge regionale 35/1986, come sostituito dall’articolo 11 della legge regionale 25/1992, la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: “a) pari al valore venale del materiale escavato in eccedenza rispetto all’autorizzazione, con il limite minimo di un quinto del valore venale medesimo;”.

Dalla redazione