N9 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 105, comma 1, della L.R. 09/12/2016, n. 21, così recitava:

"Art. 77 - Inserimento dell’articolo 104-bis nella legge regionale 2/2002

1. Dopo l’articolo 104 della legge regionale 2/2002 è inserito il seguente:

“Art. 104 bis - Subingresso negli stabilimenti balneari

1. In caso di trasferimento in gestione o in proprietà di uno stabilimento balneare, per atto tra vivi o a causa di morte, si applica l’articolo 92 bis.”.”

Dalla redazione