Comma abrogato dalla L.R. 09/12/2016, n. 21 a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui all'articolo 58, comma 2 della L.R. 21/2016, così recitava:

“49. L’articolo 111 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 R (Disciplina organica del turismo), è sostituto dal seguente:

“Art. 111 (Contributi agli organizzatori di eventi congressuali) — 1. La Regione, al fine di ottenere il potenziamento degli eventi congressuali e la crescita dell’intero settore, tramite la TurismoFVG di cui all’articolo 9, concede contributi agli organizzatori di eventi congressuali, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, secondo la regola degli aiuti di importanza minore “de minimis”, di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006, per la realizzazione e la gestione di eventi congressuali in Friuli Venezia Giulia, che prevedano la presenza di almeno duecento congressisti e il pernottamento degli stessi in strutture ricettive della regione per almeno due notti consecutive.

2. Con regolamento regionale sono determinati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi finalizzati alla realizzazione e gestione degli eventi congressuali medesimi.”.”

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