Articolo prima sostituito dalla L.R. 30/07/2009, n. 13 e poi abrogato dalla L.R. 15/03/2018, n. 9, così recitava:

“Art. 21 - (Conferenza interna di servizi)

1. Al fine di garantire la speditezza dell’azione amministrativa, qualora debba acquisire intese, concerti, nulla-osta, assensi comunque denominati da parte di altre strutture interne all’amministrazione, il responsabile del procedimento indice una conferenza interna di servizi fra tutte le strutture dell’amministrazione interessate, nell’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 22 e seguenti, qualora compatibili.

2. La convocazione della conferenza interna deve pervenire alle strutture interessate, almeno cinque giorni prima della relativa data. Contestualmente è resa disponibile la documentazione necessaria.

3. Alla conferenza di cui al comma 1 partecipano i responsabili dei procedimenti interessati o loro delegati.

4. La determinazione conclusiva della conferenza di cui al comma 1:

a) sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle strutture partecipanti;

b) costituisce la posizione unitaria dell’Amministrazione regionale ai sensi dell’articolo 22 sexies.”

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