Articolo aggiunto dall’art. 10, comma 1, della L.R. 22/12/2011, n. 17 abrogato dall'art. 12, comma 12, della L.R. 26/07/2013, n. 6, così recitava:

"Art. 5-quater Il Presidente

1. Il Presidente dell’Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di attività produttive ed è scelto in base ai requisiti di cui all’articolo 5-quinquies, comma 1, secondo periodo. La durata del suo incarico è di tre anni, eventualmente rinnovabile una sola volta.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Agenzia, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull’osservanza delle norme di legge e dei regolamenti che disciplinano il funzionamento dell’ente e impartisce alla struttura organizzativa, attraverso il Direttore generale, le opportune direttive di indirizzo sull’attività."

Dalla redazione