N38 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 45, della L.R. 31/10/1986, n. 46, così recitava:

Art. 39 - Sanzioni ed obbligo delle segnalazioni - La Commissione può ammonire, sospendere o cancellare motivatamente dall’elenco chi abbia mostrato imperizia o negligenza, inosservanza di disposizioni legislative o regolamenti, o, comunque, abbia dato luogo a rilievi nell’espletamento di precedenti incarichi, ovvero che, senza giustificato motivo, non abbia assolto il compito affidato entro il termine assegnatogli.

I funzionari, gli uffici e gli organi delle pubbliche amministrazioni venuti a conoscenza, nell’esercizio delle rispettive funzioni, di elementi di giudizio che possono configurare causa di applicazione delle sanzioni ai sensi del precedente comma devono segnalarli alla Commissione per la formazione e tenuta degli elenchi regionali.”

Dalla redazione