N32 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 45, della L.R. 31/10/1986, n. 46, così recitava:

Art. 33 - Attribuzioni particolari dei Direttori dei servizi tecnici della Direzione regionale dei lavori pubblici della Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali

Relativamente alle opere regionali disciplinate dal Capo V, il Direttore del competente servizio tecnico della Direzione regionale dei lavori pubblici esprime parere:

1) sui programmi di massima ed esecutivi, sugli altri elaborati tecnici, nonché sulle loro variazioni sostanziali, se sia prevista una spesa che non ecceda l’importo di lire 1.000 milioni;

2) sul sistema di esecuzione delle opere d’importo non superiore a lire 1.000 milioni e sui procedimenti contrattuali da eseguirsi per l’attuazione di dette opere;

3) sulle materie di cui all’articolo 27.

Per le opere rientranti nelle materie indicate dall’articolo 9 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 nel testo sostituito dall’articolo 6 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12 le attribuzioni di cui sopra sono esercitate dal Direttore del competente servizio tecnico della Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, porti ed attività emporiali.”

Dalla redazione