Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 31 - Attribuzioni del Comitato tecnico regionale
Il Comitato tecnico regionale esercita funzioni consultive, pronunciandosi con motivate relazioni tecniche, sulle questioni allo stesso sottoposte nelle materie di cui al terzo comma dell’articolo 29, con riferimento, in particolare, agli interventi di cui all’articolo 5 ed alla fissazione degli indici parametrici di cui all’articolo 9.
Relativamente alla materia urbanistica, il Comitato tecnico regionale esprime parere sugli strumenti urbanistici adottati da Comuni o Consorzi urbanistici di Comuni o Consorzi comprensoriali, eccezion fatta per l’ipotesi di cui all’articolo 41; detto parere dovrà essere espresso entro sei mesi.
Il Comitato esprime parere sui progetti di opere di cui all’articolo 3 e loro varianti sostanziali.
Relativamente alle opere regionali disciplinate dal Capo V della presente legge, il Comitato tecnico regionale esprime parere sui progetti di massima ed esecutivi, sugli altri elaborati tecnici, nonché sulle loro variazioni sostanziali, se sia prevista una spesa che, riferita all’intera opera, ecceda l’importo di lire 1.000 milioni.
Relativamente alle opere di interesse locale e regionale di pertinenza di privati o di enti diversi da quelli menzionati nell’articolo 3, il Comitato, quando debba concedersi un contributo statale o regionale ed in ogni altro caso in cui l'Amministrazione debba pronunciarsi sulle opere medesime, esprime parere sui progetti e sugli altri elaborati tecnici, nonché sulle loro variazioni sostanziali, se sia prevista una spesa che, riferita all’intera opera, ecceda l’importo di lire 500 milioni.
Spettano inoltre al Comitato le competenze consultive previste dall’ordinamento vigente in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di costruzione di impianti elettrici.
Il Comitato tecnico regionale, così come costituito ai sensi della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24, resta in carica per l’esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo sino alla data della sua ricostituzione in conformità agli articoli 29 e 30 della presente legge.”
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