N27 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 45, della L.R. 31/10/1986, n. 46, così recitava:

Art. 28 - Opere in economia

Le opere regionali comprese tra quelle menzionate nell’articolo 66 del RD 25 maggio 1895, n. 350, escluse quelle di previsione e soccorso per calamità naturali, sono decise dall’Assessore regionale competente.

I progetti ovvero le perizie sommarie di spesa sono approvate dal Direttore regionale competente.

L’esecuzione dei relativi lavori, compresa la stipulazione dei contratti, è curata dal Direttore regionale competente.

La decisione di cui al primo comma comporta la pubblica utilità dell’opera e l’urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori. I contratti stipulati ai sensi del presente articolo non sono soggetti ad approvazione e sono immediatamente eseguibili.”

Dalla redazione