Rivista online e su carta in tema di
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- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 28 - Opere in economia
Le opere regionali comprese tra quelle menzionate nell’articolo 66 del RD 25 maggio 1895, n. 350, escluse quelle di previsione e soccorso per calamità naturali, sono decise dall’Assessore regionale competente.
I progetti ovvero le perizie sommarie di spesa sono approvate dal Direttore regionale competente.
L’esecuzione dei relativi lavori, compresa la stipulazione dei contratti, è curata dal Direttore regionale competente.
La decisione di cui al primo comma comporta la pubblica utilità dell’opera e l’urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori. I contratti stipulati ai sensi del presente articolo non sono soggetti ad approvazione e sono immediatamente eseguibili.”
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