N21 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 45, della L.R. 31/10/1986, n. 46, così recitava:

Art. 21 - Dichiarazione implicita di pubblica utilità nonché di urgenza ed indifferibilità

Riguardo alle opere pubbliche degli enti menzionati al precedente articolo 3, primo comma, la dichiarazione di pubblica utilità nonché la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei lavori sono implicite dalla data in cui diviene efficace ai sensi di legge la deliberazione di approvazione da parte degli enti stessi del progetto esecutivo, ove tali effetti non siano altrimenti previsti dalla vigente legislazione statale o regionale.

Il provvedimento di concessione di contributo regionale per l’esecuzione di opere pubbliche e di interesse pubblico, di rilevanza locale e regionale, implica la dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza dei lavori, ove tali effetti non si siano verificati ai sensi del comma precedente ovvero in forza di altre disposizioni di legge statali o regionali.”

Dalla redazione