N2 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 45, della L.R. 31/10/1986, n. 46, così recitava:

“Art. 2 - Progetti organici di sviluppo

Per il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente articolo 1, l’Amministrazione regionale - nel quadro della formazione del piano regionale di sviluppo - elabora progetti organici di sviluppo nel settore delle opere pubbliche e di interesse pubblico.

Nel corso della elaborazione e della predisposizione dei progetti organici di sviluppo nel settore delle opere pubbliche e di interesse pubblico che, per la loro ampiezza e la loro localizzazione, possono incidere nella struttura economica, sociale ed etnica del territorio regionale a cui è interessata la minoranza linguistica slovena, saranno salvaguardati i legittimi diritti etnico-economici della minoranza stessa.”

Dalla redazione