N10 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 45, della L.R. 31/10/1986, n. 46, così recitava:

Art. 10 - Concessione del finanziamento

La concessione del finanziamento è disposta dal Dirigente preposto alla Direzione regionale competente, per un importo derivante dalla classificazione di cui all’articolo 8, a seguito della presentazione da parte dell’Ente della deliberazione, divenuta efficace ai sensi della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48, di adozione del progetto esecutivo dell’opera.

Qualora il progetto generale dell’opera sia stato sottoposto all’esame del CTR ai sensi del precedente articolo 3, l’Ente dovrà altresì, con la deliberazione di cui al primo comma, attestare espressamente la conformità del progetto esecutivo a quello generale, salva l’ipotesi di identità tra i due progetti.

La concessione del contributo si intende effettuata per l’opera, e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto.”

Dalla redazione