Articolo abrogato dalla L.R. 30/05/2016, n. 9.

L’articolo 9 così recitava:

“Art. 9 - (Certificazioni di qualità)

1. Alla notifica di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 334 del 1999 possono essere allegate le certificazioni o autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e di sicurezza, anche nel rispetto del Regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, relativo all'adesione volontaria delle imprese del settore industriale ad un sistema comunitario di ecogestione e audit, nonché secondo la norma ISO 14001.

2. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1836/93, delle norme vigenti in materia di procedura di valutazione di impatto ambientale e di qualunque altra normativa in materia ambientale e di sicurezza, contengano i dati richiesti dalla presente legge, le medesime possono essere utilizzate ai fini della presentazione della notifica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 334 del 1999 e del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999.”

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