Articolo abrogato dalla L.R. 27/12/2017, n. 25 così recitava:

“Art. 9 - Contributi alle attività del soccorso speleologico

1. Ai sensi di quanto previsto dalla presente legge, la Regione eroga altresì contributi destinati:

a) al rimborso di spese sostenute dalle squadre di soccorso speleologico per operazioni di salvataggio, recupero o soccorso, in mancanza di altre forme di rimborso o risarcimento;

b) al rimborso delle spese per il trasporto dei componenti le squadre di soccorso speleologico dal luogo di loro residenza a quello delle operazioni e viceversa, in mancanza di altre forme di rimborso o risarcimento;

c) al potenziamento delle attrezzature e delle attività delle squadre di soccorso speleologico esistenti sul territorio regionale;

d) all'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento ai fini del soccorso speleologico;

e) all'attuazione di iniziative rivolte alla prevenzione degli infortuni speleologici, anche mediante corsi di insegnamento e formazione speleologica.

2. Le domande per ottenere i contributi devono essere rivolte alla Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno e devono essere corredate dal programma di massima contenente la previsione di spesa. I destinatari dei contributi sono tenuti a fornire la documentazione relativa al loro impegno.”

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