Articolo modificato dall'art. 27, comma 1, della L.R. 30/01/2008, n. 1 e, successivamente, abrogato dall’art. 9, comma 1, della L.R. 18/01/2016, n. 1, così recitava:

“Art. 74 - Consulta tecnica regionale degli appalti e concessioni

1. È istituita, presso l'assessorato ai lavori pubblici, la consulta regionale degli appalti e concessioni, quale organismo di supporto e di consulenza tecnico-amministrativa all'attività di programmazione e indirizzo regionale in materia di appalti e concessioni di competenza della regione Campania o di interesse regionale o sussidiati.

2. La consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale, previa delibera di Giunta regionale, su proposta dell'assessore ai lavori pubblici. Le attività di segreteria e di supporto alla consulta sono assicurate dall'area generale di coordinamento preposta ai lavori pubblici.

3. La consulta è presieduta dall'assessore regionale ai lavori pubblici o da un dirigente dallo stesso delegato. Essa è inoltre composta da tre dirigenti dell'area lavori pubblici, da un dirigente per ognuno degli assessorati ai trasporti, alla sanità, all'ambiente, ai beni culturali, all'urbanistica, alle attività produttive, all'agricoltura, alla ricerca scientifica, all'Avvocatura regionale, al Gabinetto della Presidenza, al bilancio e al demanio.

4. La consulta svolge funzioni di supporto in merito alla formulazione:

a) delle linee metodologiche di programmazione degli interventi sul territorio regionale e, ove richiesto, sui programmi dei lavori adottati prima della loro definitiva approvazione nelle sedi competenti;

b) dei programmi che investono primaria importanza regionale;

c) sulla materia di applicazione della presente legge.

La consulta svolge funzioni di assistenza e consulenza nei confronti delle aree generali di coordinamento regionali al fine di assicurare uniformità di procedure e interventi, anche mediante individuazione di standard operativi.

5. Compete inoltre alla consulta esprimere pareri obbligatori, non vincolanti, in merito a:

a) progetti preliminari posti a base di gara per l'affidamento di concessioni;

b) progetti definitivi di appalti pubblici di lavori realizzati direttamente dalla regione Campania, o sussidiati di qualsiasi natura e di importo pari o superiore a 5 milioni di euro e relative varianti comportanti una maggiore spesa superiore al cinque per cento dell' importo contrattuale;

c) criteri di ammissione delle richieste di finanziamento di cui all'articolo 10 e all'articolo 64;

d) ogni altro oggetto a tanto assoggettato da disposizioni di legge o regolamentari in materia di appalti o concessioni.

6. La consulta esprime, inoltre, pareri su richiesta degli uffici regionali interessati. Detti pareri, unitamente a quelli di cui ai commi 4 e 5, sono rilasciati entro novanta giorni, trascorsi i quali si intendono resi favorevolmente.

7. In caso di espressione di parere su questioni di particolare rilevanza e complessità di natura tecnica, finanziaria, e giuridica, la consulta può richiedere alla Giunta regionale la consulenza di esperti di elevato profilo curriculare, da nominare con provvedimento di Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente per i lavori pubblici che è tenuta a pronunciarsi entro il termine perentorio di trenta giorni, decorso il quale il parere si intende rilasciato favorevolmente.”

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