Articolo abrogato dall'art. 1, comma 70, della L.R. 07/08/2014, n. 16, così recitava:

"Art. 9 - (Adempimenti amministrativi) — 1. L'autorizzazione amministrativa all'esercizio delle strutture ricettive extralberghiere di cui alla presente legge è concessa dal Comune , previa istruttoria nella quale viene acquisita la seguente documentazione:

a) domanda prodotta dall'interessato, contenente le generalità complete del richiedente, la denominazione dell'esercizio e la sua ubicazione;

b) planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso a cui sono destinati i locali, firmata da un tecnico iscritto all'albo;

c) relazione tecnico descrittiva a cura del tecnico che ha firmato la planimetria nella quale si certifichi la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica;

d) certificato di iscrizione del titolare o del gestore o del preposto al registro delle imprese turistiche previsto dalla normativa vigente, di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella indicata nella domanda; in caso di società, certificato di iscrizione del legale rappresentante o di un preposto appositamente delegato, limitatamente agli affittacamere, alle case per vacanza in forma imprenditoriale, alle case per ferie, agli ostelli per la gioventù, alle attività ricettive in case rurali;

e) atti comprovanti la disponibilità dei locali;

f) perizia giurata di un tecnico abilitato che certifichi la conformità alla normativa antincendio prevista per gli esercizi ricettivi con meno di venticinque posti letto;

g) ove necessario ai sensi delle vigenti disposizioni, certificato di prevenzione incendi;

h) regolamento interno della struttura, da esporre all'ingresso dell'immobile ed in ogni camera, limitatamente agli ostelli per la gioventù, alle case per ferie ed alle case religiose di ospitalità;

i) per i rifugi di montagna, la relazione tecnica dovrà essere integrata da un prospetto esterno che fornisca indicazioni sull'altitudine della località, tipo di costruzione e vie di accesso ed inoltre dichiarazione del custode della conoscenza dei luoghi ed in particolare delle vie di accesso al rifugio, ai rifugi limitrofi ed ai posti di soccorso più vicini e della conoscenza delle cognizioni necessarie per effettuare un intervento di primo soccorso.

2. L'autorizzazione per le aziende ricettive di cui alla presente legge, ad esclusione delle case e appartamenti per vacanze, può comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate, nonché a coloro che possono utilizzare le strutture in conformità alle finalità sociali delle stesse.

3. Il Comune provvede, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda, al rilascio dell'autorizzazione per le attività ricettive di cui alla presente legge, dopo aver accertato che:

a) sussistano i requisiti soggettivi, previsti dalla normativa vigente, relativi al titolare e agli eventuali rappresentanti;

b) sussistano i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza nonché quelli relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche, previsti dalle norme vigenti;

c) sussistano le ricevute comprovanti il pagamento delle tasse previste dalle norme vigenti.

4. Gli esercizi ricettivi di nuova istituzione, o quelli che intendono cambiare denominazione, non possono assumere denominazioni uguali o analoghe ad altri esercizi ricettivi già esistenti nel Comune. Per le denominazioni uguali o analoghe alle aziende cessate deve esservi formale autorizzazione del titolare dell'azienda cessata."

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