Articolo abrogato dalla L.R. 29/12/2016, n. 30.

L’articolo 26 così recitava:

“Art. 26 - Disposizioni in materia di controlli degli impianti termici

1. In attuazione di quanto disposto dall’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e nelle more dell’adozione delle disposizioni disciplinanti la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici nonché di quelli di climatizzazione invernale ed estiva, la Regione delega alla Provincia di Matera, per l’intero territorio provinciale, alla Provincia di Potenza, per l’intero territorio provinciale ad eccezione del capoluogo, ed al Comune di Potenza, per il solo territorio comunale, il prosieguo della gestione delle attività concernenti i prescritti controlli di “efficienza energetica”. Tali attività sono svolte dagli Enti innanzi indicati, senza oneri a carico della Regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al primo periodo, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

2. La Giunta regionale, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con proprio disegno di legge a dare definitiva attuazione al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74.”

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