Articolo abrogato dall’art. 108, comma 1, della L.R. 20/12/2023, n. 58 a decorrere dal 20/03/2024, fermo restando quanto previsto dall'art. 101, della L.R. 58/2023, così recitava:

“Art. 4 - (Modifiche all'art. 16 della l.r. 18/1983)

1. All'articolo 16 della l.r. 18/1983 i commi 5, 6 e 7 sono abrogati.”

Dalla redazione