Articolo abrogato dall’art. 108, comma 1, della L.R. 20/12/2023, n. 58 a decorrere dal 20/03/2024, fermo restando quanto previsto dall'art. 101, della L.R. 58/2023, così recitava:

“Art. 17 - (Modifiche all'art. 44 della l.r. 11/1999)

1. All'articolo 44 della legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1-ter e 1-quater sono abrogati;

b) al comma 1-quinquies le parole "oppure dell'Amministrazione comunale, anche nei casi di cui al comma 1-ter" sono soppresse.”

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